Il Regolamento definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge 447/1995, dell’art. 11 della Legge Regionale 15/2001 e secondo gli indirizzi della Delibera di Giunta Regionale n. 1197 del 21/09/2020, “Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici normativi, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15”, le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti del rumore ambientale per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino lavorazioni rumorose.
- Non sono soggette ad autorizzazione le attività temporanee che rispettano i limiti di rumore ambientale fissati dal D.P.C.M. 14/11/97 (limiti assoluti di immissione, limiti di emissione e limiti differenziali). Con riferimento ai limiti assoluti di immissione deve essere verificato il rispetto dei limiti fissati dalla classificazione acustica.
- Il presente regolamento non si applica alle fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, quali schiamazzi, utilizzo improprio di apparecchi di apparecchi radiofonici e strepiti di animali, cui provvede il comma 1 dell’art. 659 del Codice Penale.