I.MU. - Imposta Municipale Propria

Data di pubblicazione:
27 Aprile 2023
I.MU. - Imposta Municipale Propria

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LA NUOVA IMU

La Nuova IMU nasce dalla Legge di Bilancio 2020 ed ha lo scopo di superare l’attuale assetto dei tributi a base immobiliare riunendo IMU e Tasi, due tributi che, basandosi sulle stesse basi imponibili, impongono inutilmente doppi adempimenti sia a carico dei contribuenti che a carico dei Comuni. L’obiettivo è di integrare le norme attualmente in vigore senza mutamenti di sostanza che non siano strettamente necessari al funzionamento del tributo. L’aliquota applicata alla nuova IMU è data dalla sommatoria delle aliquote della vecchia IMU e quelle della TASI, in modo da non aumentare la pressione fiscale complessiva a carico dei possessori di immobili. Le scadenze previste per legge saranno: 17 Giugno (1° rata o rata complessiva) e 16 Dicembre (2° rata).

 

Le aliquote del nuovo tributo per l'anno 2024, sono le seguenti, divise per tipologia di immobile:

 

TIPOLOGIA IMMOBILE

ALIQUOTA %

ABITAZIONE PRINCIPALE NON DI LUSSO

ESENTI

ABITAZIONE PRINCIPALE DI LUSSO CAT. A/1, A/8 e A/9 e RELATIVE PERTINENZE (comma 748 L. 160/2019)

DETRAZIONE PREVISTA € 200,00

 

0,40

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI (comma 750 L. 160/2019)

0,10

BENI MERCE

(comma 751 L. 160/2019)

ESENTI

TERRENI AGRICOLI (posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli) (comma 752 L. 160/2019)

 

ESENTI

TERRENI AGRICOLI (non posseduti né condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli) (comma 752 L. 160/2019)

 

0,80

FABBRICATI GRUPPO "D"  (comma 753 L. 160/2019)

 

1,06

ALIQUOTA ORDINARIA per altri immobili, diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 (comma 754 L. 160/2019)

 

1,06

 

Si evidenzia che la Corte Costituzionale con sentenza n. 209/2022 riscrive il comma 741 legge n. 160/2019 che, in base alle abrogazioni decise, diventa: “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Quello che conta, pertanto, è esclusivamente la residenza e la dimora del possessore, ovvero di colui che esercita sul fabbricato la proprietà o altro diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, indifferentemente dalla residenza o dimora del suo nucleo familiare, ovvero del coniuge. Spetta al Comune la verifica dei requisiti, così come previsto dal D.Lgs 23/2011 art. 2 comma 10, (es. con il controllo dei consumi, scelta del medico di base …)

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

 

Si ritiene opportuno continuare ad agevolare, in quanto strumento utile a calmierare i costi degli affitti, i proprietari che concedono in locazione a soggetti residenti immobili con contratti-tipo territoriali basati su canoni concordati inferiori rispetto a quelli di mercato ai sensi della L.431/98. In questi casi si applica la riduzione d'imposta del 25% e non si utilizza la detrazione per le abitazioni principali. L’agevolazione come disposto dall’art.9 comma 2 del Regolamento IMU si applica esclusivamente ai contratti muniti di scheda di calcolo contenente l’attestazione di conformità del contratto agli accordi territoriali, rilasciata da almeno una organizzazione sindacale dei proprietari o degli inquilini che hanno sottoscritto l’accordo come previsto dalle disposizioni della L. 431/1998 e s.m.i. e del Decreto Interministeriale Infrastruttura e Trasporti 16 gennaio 2017 e rilasciata secondo le modalità previste dall'accordo territoriale definito in sede locale. Per poter applicare l’agevolazione prevista, è necessaria la presentazione di apposita comunicazione. Le comunicazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino variazioni dai dati precedentemente comunicati. In caso di proroga e/o rinnovo il contribuente sarà tenuto a segnalare il nuovo periodo di locazione concordata;

 

Si evidenzia l’articolo 1 della legge 197/2022, che prevede l’esclusione dal pagamento per gli immobili occupati abusivamente (commi 81 e 82). Se l’immobile è abusivamente occupato, il proprietario non è tenuto a pagare l’IMU 2023 purché sia stata validamente presentata denuncia all’autorità giudiziaria per occupazione abusiva: questa fattispecie viene aggiunta alle altre cause di esenzione previste dal comma 759 della legge 160/2019 ma richiede che il contribuente inoltri preventivamente comunicazione al Comune su tale requisito per esercitare il diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa quando cessa il diritto all’esenzione

CODICE TRIBUTI PER IL VERSAMENTO TRAMITE MODELLO F24 DELL'IMU

 "3912” denominato: “IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE”;

 “3913” denominato “IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE”;

 “3914” denominato: “IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”;

 “3916” denominato: “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE”;

 “3918” denominato: “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;

 “3923” denominato “IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”;

 “3924” denominato “IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”;

 “3925” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”;

 “3930” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”

 “3939” denominato “IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita - COMUNE”