Anagrafe

Data di pubblicazione:
08 Settembre 2018
Anagrafe

 

 

Carta di identità elettronica

 


Passaporto - prenotazione appuntamento

Per chi avesse difficoltà durante la procedura di registrazione e prenotazione, questo ufficio anagrafe rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

INFORMAZIONI e DOCUMENTAZIONE PER RILASCIO PASSAPORTO - Questura

AgendaOnline-Passaporto Elettronico è il nuovo servizio online totalmente gratuito e a disposizione di tutti i cittadini, realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di concerto con la Polizia di Stato e il Ministero degli Affari Esteri. Il servizio consente al cittadino di richiedere un appuntamento per il rilascio del passaporto comodamente da casa: è sufficiente avere un semplice accesso ad internet e registrarsi al sito https://www.passaportonline.poliziadistato.it. Dopo aver effettuato la registrazione, è possibile prenotare un appuntamento presso la Questura o il Commissariato della provincia di residenza o domicilio.

Per coloro, invece, che non dispongono di una connessione Internet, è possibile richiedere un appuntamento attraverso i comuni di residenza o presso le stazioni dei Carabinieri, portando con se' un documento di riconoscimento e il codice fiscale. In ogni caso, l'applicazione al termine della prenotazione rilascia la ricevuta dell'appuntamento, il modello 308 compilato e le informazioni sulla documentazione da allegare e da presentare presso lo sportello della struttura scelta.

L'applicazione è stata sviluppata tenendo in considerazione i requisiti per l'accessibilità previsti dalla legge Stanca.

Rilascio e Documentazione. Per dettagli relativi al rilascio e alla documentazione da presentare consultare il sito della Polizia di Stato a questo LINK

 


 

Le richieste di certificati e documenti

dovranno (per motivi tecnici) essere presentate tramite invio all'indirizzo (PEC) posta elettronica certificata: 

protocollo@postacert.comune.soragna.pr.it

e possono essere inviate anche da indirizzi e-mail non certificati.

Non si garantisce il riscontro a richieste presentate tramite invio ad altri indirizzi e-mail.

La richiesta può essere presentata utilizzando il seguente MODULO.

con delibera di giunta n. 43 del 18/05/2020, sono stati soppressi i diritti di segreteria per gli atti dei servizi demografici CON DECORRENZA: 1 GIUGNO 2020.

 

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l'ufficio anche telefonicamente al n. Tel. 0524/598911.

 


Da Mercoledì 9 Maggio 2012 entra in vigore la nuova disciplina prevista dall’articolo 5 del Decreto Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito in Legge 4 Aprile 2012, n. 35, che introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c) del dPR 30 Maggio 1989, n. 223, nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.

 


 

CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE

 

Dove e quando:

Ufficio Servizi Demografici

Piazzale Meli Lupi n. 1 - 43019 SORAGNA (Parma)

Telefono 0524.598911

 

Per i Servizi Demografici, al fine di evitare attese, si consiglia di prenotare e concordare con il personale del Servizio la data e l'orario per il servizio o i documenti richiesti.

 

Descrizione del procedimento:

Da Mercoledì 9 Maggio 2012 entra in vigore la nuova disciplina prevista dall’articolo 5 del Decreto Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito in Legge 4 Aprile 2012, n. 35, che introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c) del dPR 30 Maggio 1989, n. 223, nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.

 

Requisiti di accesso:

I cittadini che intendono trasferire la propria dimora abituale nel territorio del Comune di Soragna e i cittadini già residenti nel territorio comunale che intendono denunciare il trasferimento di residenza all’interno del Comune (a seguito dell’effettiva presenza nell’abitazione ove intendono trasferire la residenza) devono utilizzare lo schema di dichiarazione allegato 1.

I Cittadini  che intendono trasferire la propria residenza all’estero devono utilizzare lo schema di dichiarazione allegato 2

Entrambi i moduli allegati sono scaricabili a fianco.

 

Modalità di richiesta:

Le dichiarazioni anagrafiche (Allegato 1 o Allegato 2) relativamente al Comune di SORAGNA dovranno essere presentare mediante una delle seguenti modalità:

a)     direttamente all’Ufficio Anagrafe in Piazzale Meli Lupi n. 1

b)    per raccomandata AR, indirizzata a: Comune di Soragna, Ufficio Anagrafe, Piazzale Meli Lupi n. 1, 43019 SORAGNA (Parma)

c)    per via telematica ai seguenti indirizzi: PECprotocollo@postacert.comune.soragna.pr.it oppure mailanagrafe@comune.soragna.pr.it

 

Quest’ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

a)      che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;

b)      che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’utilizzo della Carta d’Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;

c)      che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;

d)      che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono obbligatoriamente sottoscrivere il modulo.

Documentazione da allegare:

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato A).

Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato B).

Tempi di risposta:

Fermo restando che la decorrenza giuridica del cambio di residenza decorre sempre dalla data di presentazione della dichiarazione, entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in Anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate.

Nel caso di cambio di residenza con provenienza da altro Comune italiano, entro gli ulteriori e successivi 5 giorni lavorativi il Comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed alla verifica dei dati forniti dal dichiarante.

Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni anagrafiche.

Il Comune di Soragna entro 45 giorni dalla dichiarazione procede all’accertamento dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione anagrafica (innanzi tutto l’effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato sia considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, articolo 20 Legge 7 Agosto 1990, n. 241).

A seguito della dichiarazione resa l'Ufficio Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i 2 (DUE) giorni lavorativi successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesimi.

TUTTAVIA provvederà altresì ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa e se, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.

Nome Responsabile

Normativa di riferimento:

l        Legge 24 Dicembre 1954, n. 1228 "Ordinamento delle Anagrafi della Popolazione Residente"

l        dPR 30 Maggio 1989, n. 223 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente"

l        dPR 28 Dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

l        Decreto Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito in Legge 4 Aprile 2012, n. 35 ”Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”

 

Sanzioni:

La fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese è quella che attiene all'accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.

E’ previsto che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.

Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall'articolo 19, comma 3, del dPR 30 Maggio 1989, n. 223, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

Inoltre la norma prescrive, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa:

l       nel caso di prima iscrizione anagrafica (dall'estero o da irreperibilità) si procederà a cancellare l'interessato con effetto retroattivo a decorrere dalla dichiarazione;

l       nell'ipotesi di iscrizione con provenienza da altro comune o dall'estero del cittadino iscritto all' AIRE si cancellerà l'interessato dalla data della dichiarazione e darne immediata comunicazione al comune di provenienza o di iscrizione AIRE al fine della tempestiva iscrizione dello stesso con la medesima decorrenza;

l       nel caso di cambiamento di abitazione si registrerà nuovamente l'interessato nell'abitazione precedente, sempre con la decorrenza già indicata.

 


 

CERTIFICATI - COSA è CAMBIATO DAL 1 GENNAIO 2012

 

Dal 1 Gennaio 2012 i certificati sono validi solo nei rapporti tra privati. Lo stabilisce la legge di stabilita del novembre scorso che attua una completa decertificazione cio eliminazione dei certificati nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e fra queste e i gestori di pubblici servizi.

Infatti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n 183 " Norme in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive", a partire dal 1 gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Questo significa che le pubbliche amministrazioni non possono pi richiedere al cittadino certificazioni (relativi a stati, qualita personali e fatti) rilasciate da altre pubbliche amministrazioni.

Sui certificati rilasciati dall'Anagrafe quindi verra apposta, a pena di nullita, la dicitura:" il presente certificato non pu essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"

Pertanto necessario che i cittadini si rivolgano direttamente all'Ente pubblico o al Gestore di pubblico servizio a cui avrebbero dovuto consegnare il certificato, senza passare prima dall'anagrafe e senza munirsi quindi di certificato perch le Amministrazioni ed i Gestori dal 1 gennaio 2012 non possono pi richiedere n accettare i certificati anagrafici.

Spettera quindi all'Ente pubblico o al Gestore di pubblico servizio acquisire d'ufficio i dati o i documenti che lo interessano ed effettuare idonei controlli presso l'Anagrafe.

I cittadini possono comunque compilare e presentare alle Amministrazioni ed ai Gestori i modelli di autocertificazione che sono disponibili:

  • on line: modelli autocertificazione oppure http://www.comuni.it/ dove è possibile compilare direttamente il modello e stamparlo.
  • presso l'Ufficio Anagrafe

Si ricorda che la sottoscrizione delle autocertificazioni, qualora non venga effettuata in presenza del dipendente addetto al ricevimento delle stesse, deve essere presentata unitamente alla fotocopia del documento di identita del sottoscrittore.

Le amministrazione pubbliche e i gestori di pubblici servizi potranno inviare le richieste di dati e di controllo all'indirizzo:

- (PEC) posta elettronica certificata: protocollo@postacert.comune.soragna.pr.it

- e-mail: info@comune.soragna.pr.it

CERTIFICATI ANAGRAFICI - COSA E' CAMBIATO DAL 1 GENNAIO
Dal 1 Gennaio 2012 i certificati sono validi solo nei rapporti tra privati. Lo stabilisce la legge di stabilita del novembre scorso che prevede l'eliminazione dei certificati nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e fra queste e i gestori di pubblici servizi. I certificati emessi dall'Anagrafe riporteranno quindi la dicitura: "Il presente certificato non pu essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". I certificati emessi avranno quindi validita solo tra privati. Le pubbliche amministrazioni dovranno acquisire d'ufficio le informazioni richieste al cittadino.