Si informa la cittadinanza che è entrata in vigore la Legge 9 ottobre 2026, n. 180, recante “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica” e che all’Articolo 8 disciplina l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle elezioni politiche ed europee e dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
I requisiti
Requisito necessario e comune a tutte le categorie di aventi diritto è che il Comune di temporaneo domicilio si trovi in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali l’elettore è iscritto.
L’iscrizione nell’elenco comunale dei fuori sede è limitato a quanti siano temporaneamente domiciliati – per l’arco temporale indicato dalla legge, differenziato a seconda dei casi - in un Comune situato in una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune di iscrizione elettorale:
- per motivi di studio o di lavoro;
- per documentati motivi di cura;
- in quanto caregiver familiari ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- in qualità di genitori o familiari conviventi di un minore che accompagnino o prestino attività di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico.
La presentazione delle domande
Sono previsti tre termini distinti per la richiesta di iscrizione nell’elenco tenuto da ciascun Comune, secondo la categoria e il momento in cui sorge la condizione di elettore fuori sede:
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Categoria di "Fuori sede"
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Termine per la domanda
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Consultazioni interessate
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Studio o lavoro, condizione già in essere
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entro il 31 dicembre di ciascun anno
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quelle dell'anno successivo
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Studio o lavoro, condizione sorta dopo il 31 dicembre
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entro 30 giorni dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti e comunque non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione
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quelle dell'anno in corso
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Motivi di cura, caregiver familiari, genitori o familiari conviventi di minori sottoposti a terapia o trattamento medico in struttura sanitaria fuori Regione
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non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione
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quelle dell'anno in corso
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L’iscrizione nell’elenco ha durata annuale; la domanda di iscrizione nell’elenco può essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per la sua presentazione.
La condizione di elettore fuori sede può essere autodichiarata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ferme le sanzioni dell’articolo 76 dello stesso decreto e i controlli previsti dall’articolo 71.
L’ammissione al voto
All’elettore ammesso al voto “fuori sede” al termine della relativa istruttoria, il Comune di temporaneo domicilio rilascia, entro il decimo giorno antecedente la consultazione, un’attestazione di ammissione al voto con il numero e l’indirizzo della sezione assegnata: gli elettori fuori sede votano per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui si trova il Comune di temporaneo domicilio.
Il modello per la presentazione delle domande
In relazione alla presentazione della domanda di ammissione al voto fuori sede, è allegato l’apposito modello, in formato pdf editabile.
Per presentare la domanda è necessario compilare il modello e trasmetterlo all’indirizzo protocollo@postacert.comune.soragna.pr.it, o consegnarlo all’Ufficio Elettorale del Comune di Soragna negli orari di apertura al pubblico:
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Giorno
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dalle ore
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alle ore
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dalle ore
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alle ore
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Lunedì
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08:30
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12:30
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15:00
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18:00
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Martedì
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10:00
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13:45
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Mercoledì
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08:30
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12:30
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Giovedì
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15:00
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18:00
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Venerdì
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13:45
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Allegato:
Modello per la presentazione della domanda di elettore fuori sede