Emergenza Coronavirus: fino al 15 marzo sospesi nidi, scuole e Università

Adottato il DPCM del 4 Marzo 2020: previste nuove misure per il contenimento del contagio valide fino al 3 Aprile 2020

Data di pubblicazione:
06 Marzo 2020
Emergenza Coronavirus: fino al 15 marzo sospesi nidi, scuole e Università

NIDI, SCUOLE E UNIVERSITÀ

E’ fissata fino al 15 marzo la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia, delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e della formazione superiore, comprese le Università. Sono esclusi dalla sospensione i corsi post-universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie.

Una novità importante è che ora i dirigenti scolastici sono chiamati ad attivare per la durata della sospensione modalità di didattica a distanza, laddove precedentemente la decisione poteva essere sancita solo sentito il Collegio dei docenti. 

Confermata la sospensione dei viaggi d’istruzione, scambi, gemellaggi, visite guidate.

PRONTO SOCCORSO

Viene introdotto il divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale d’attesa dei Pronto soccorso, salvo diverse indicazioni del personale sanitario preposto (per esempio, nel caso di accompagnamento minori, ecc.).

ANZIANI E PERSONE CON PATOLOGIE

Si raccomanda fortemente a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi-morbilità o con stati di immunodepressione, di evitare di uscire dalla propria abitazione eccetto che per stretta necessità, evitando comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro.

SPORT AGONISTICO E DI BASE

Continua ad essere consentito lo svolgimento di tali eventi e competizioni (nonché delle sedute di allenamento) solo all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse. Ma, ed è un fatto nuovo, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ora ad effettuare controlli idonei al contenimento del rischio di diffusione del virus tra atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori. Inoltre, lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto o dentro palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone.

ALTRE  MISURE VALIDE PER L’EMILIA-ROMAGNA

Si conferma la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose.

L’apertura dei luoghi di culto trova ora una disciplina più specifica rispetto alla settimana che si conclude, essendo prevista ma condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro

Prevista l’apertura al pubblico dei musei, delle biblioteche e degli archivi, delle aree e dei parchi archeologici, i complessi monumentali (e cioè i luoghi della cultura ricompresi all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). Aperture, però, a condizione che vengano assicurate modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

E’ permesso lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le attività commerciali diverse da quelle appena menzionate, possono aprire adottando misure organizzative tali da consentire un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori. Tali precisazioni e limitazioni non erano previste nella precedente ordinanza e sono state inserite su indicazione del Comitato Tecnico Scientifico.

E’ consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.). Anche questa previsione è stata inserita dal decreto rispetto al previgente testo.

Ancora: vengono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica. Sono esclusi i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della Protezione civile. Tali deroghe sono state inserite su richiesta degli Atenei e delle Regioni.

Limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere.

Rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti.

Vengono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.

Inoltre, nello svolgimento di incontri o riunioni vanno privilegiate le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19.

MISURE VALIDE PER PIACENZA

Nella sola provincia di Piacenza, è prevista la chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari. 

E sempre nella sola provincia di Piacenza, sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali - fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei Livelli essenziali di assistenza - centri culturali, centri sociali, centri ricreativi

Per ulteriori approfondimenti: http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus-la-normativa/14252

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 13 Aprile 2022