CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE (LG.13/89) - ISTRUZIONI

La Domanda di concessione di contributo, con i relativi allegati, dovrà essere presentata in marca da Bollo di € 16,00, presso l’ufficio Protocollo del comune di Soragna, P.za Meli Lupi n.1.

Data di pubblicazione:
26 Marzo 2019
CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE (LG.13/89) - ISTRUZIONI

Contributi per opere finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche (Legge 13/89)

I Comuni, ai sensi della legge 13/89 (1), erogano contributi a fondo perduto, con fondi regionali (2), per opere direttamente finalizzate al superamento e/o alla eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati.

Le domande di contributo debbono riguardare lavori ancora da eseguire.

Le richieste non possono riguardare interventi finanziati da altre leggi nazionali o regionali: legge regionale 29/97 , art.10, concessione di contributi per ausili ed attrezzature per favorire la permanenza nella abitazione; DM 332 del 27/8/1999 “Nomenclatore tariffario degli ausili, ortesi e protesi” (servizio di protesica delle aziende USL); fondi di cui ai Progetti di adattamento domestico del FRNA fondo regionale per la non autosufficienza (DGR 1206/07).

Sono fatte salve le agevolazioni fiscali e le detrazioni previste dalla legislazione vigente (aliquota IVA ridotta; detrazione IRPEF).

(1) (l'art.1 della legge 13/89 ha previsto l'emanazione di un Decreto applicativo in tema di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica. Decreto Ministeriale, Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche").

(2) Dall'anno 2002 lo Stato non finanzia più la legge 13/89 e la Regione Emilia Romagna per ovviare a questo stanzia propri fondi a seguito di una specifica legge regionale, la Legge regionale 8 agosto 2001, N. 24 (art.56) poi modificata dalla Legge regionale 13 dicembre 2013, n. 24 (art.33).

Graduatoria nazionale e graduatoria regionale

La Regione Emila Romagna (DGR 171/2014 e DGR 1272/2014) ha introdotto alcune significative novità in tema di domande abbattimento barriere legge 13/89.

In sintesi dal 1 marzo 2014 facendo domanda (con un unico modulo) si sarà ammessi a due distinte graduatorie, la prima di carattere nazionale (alimentata unicamente da eventuali fondi nazionali) che segue le regole già in atto dal 1989. La seconda di carattere regionale (alimentata unicamente da eventuali fondi regionali) in cui, oltre alla distinzione tra invalidità totali e parziali, prevista dalla legge 13/89, la formulazione della graduatoria sarà determinata dall'ISEE del nucleo famigliare del richiedente e non più dalla data di presentazione della domanda. Inoltre si prevede la possibilità che una quota maggioritaria di finanziamento stanziato possa essere utilizzata per le domande di invalidi totali e una quota minoritaria per le domande di invalidi parziali.

Chi può accedere al contributo

  • Le persone disabili che risiedano nell’immobile interessato o chi ne esercita la potestà (per i minori) o tutela.
  • Il Condominio dello stabile dove risiede la persona disabile, per il tramite dell’Amministratore di condominio, nel caso si faccia esso carico delle spese per i lavori richiesto dalla persona disabile.
  • I Direttori delle strutture socio-sanitarie residenziali ove abbia residenza la persona disabile interessata.

Nel caso nello stabile risiedano più persone disabili interessate ai lavori, una sola farà domanda (si ricorda che l'eventuale contributo non costituisce reddito e quindi potrà essere suddiviso tra chi è onerato della spesa nel caso la stessa sia carico delle persone disabili).

Per quali interventi

Tra le tipologie più comuni di intervento sono finanziabili:

  • nelle parti comuni dello stabile: installazione di rampe, ascensori, elevatori, servoscala (Consulta la scheda sulla differenza tra servoscala e montascala).
  • all'interno degli appartamenti: adeguamento dei locali igienici, allargamento di porte, lavori edilizi per aumentare la fruibilità dell’abitazione

Se i lavori interessano le parti comuni è necessario chiedere autorizzazione all’Assemblea condominiale. Parimenti se l’abitazione è in affitto è necessario chiedere autorizzazione al proprietario.

Iter delle domande: quando e come

La domanda deve essere presentata su apposito modulo prima di dare inizio ai lavori al Comune di residenza. Deve essere firmata dalla persona disabile interessato o da chi ne esercita la potestà/tutela.

Nel caso se ne accolli gli oneri economici deve essere controfirmata anche dall’Amministratore per conto del Condominio.

Può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno; al 1 marzo di ogni anno i Comuni raccolgono le domande ricevute e stilano la graduatoria che ricomprende anche le domande degli anni precedenti che non hanno potuto essere finanziate per mancanza di fondi.

Ottenuti i fondi dalla Regione erogano i contributi fino ad esaurimento dei fondi disponibili e tenendo conto della graduatoria, richiedendo agli interessati la documentazione fiscale degli interventi realizzati.

Dove presentare la domanda e quali documenti allegare

Le domande vanno presentate al Comune di residenza, generalmente allo Sportello sociale o presso altro Ufficio deputato a ricevere le domande.

Al modulo di domanda, gravato da una imposta di bollo di euro 16,00 devono essere allegati i seguenti documenti:

  1. Certificato del medico curante in carta libera attestante l'handicap del residente nell'immobile e le difficoltà ad esso connesse. Le persone in possesso della certificazione di invalidità o di handicap legge 104/92 rilasciata da apposita commissione possono allegare la fotocopia della certificazione e omettere il certificato medico nel caso che queste riportino espressamente i riferimenti alle difficoltà di deambulazione.
  2. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (già ricompresa nella modulistica) ai sensi Art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 44 dalla quale risultino:
  • l'ubicazione dell'abitazione
  • le difficoltà di accesso
  • le opere da realizzare

Nel caso non si intende presentare la dichiarazione ISEE la domanda sarà valida per la sola graduatoria nazionale.

  1.  fotocopia del documento di identità del richiedente (persona disabile o tutore) in corso di validità.
  2. nel caso vengano fatti lavori nelle parti comuni occorre presentare anche copia del verbale della assemblea condominiale in cui è stata effettuata la richiesta di poter effettuare i lavori. Nel caso di lavori in appartamenti di cui si usufruisce come affittuari occorre presentare copia del benestare del proprietario dell’immobile alla effettuazione dei lavori

NB: Priorità alle domande di chi ha una invalidità totale: si precisa che ai fini delle graduatorie gli invalidi totali (100%) con difficoltà di deambulazione espressamente segnalate nella certificazione medico legale, per fruire della precedenza nella graduatoria prevista dall'art. 10, comma 4, della legge 13/89, devono presentare oltre ai documenti sopraindicati, fotocopia del certificato di invalidità rilasciato dalla competente commissione dell'Azienda USL.

Entità dei contributi e graduatorie

Il contributo è concesso nella seguente misura:

  • per costi fino a 2.582,28 euro: in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta;
  • per costi superiori, il contributo/base è pari a 2.582,28 euro, maggiorato del 25% della spesa eccedente i 2.582,28 euro, per costi fino a 12.911,42 euro di un ulteriore 5% per la parte eccedente i 12.911,42 euro e per costi fino a 51.645,70 euro.

Le graduatorie vengono redatte:

  • in base alla data di presentazione della domanda e all’eventuale possesso della certificazione di invalidità al 100% per quella legata a fondi nazionali;
  • in base alla invalidità totale o parziale e all'ISEE del nucleo famigliare, per quella legata a fondi regionali.

Il contributo ricevuto non costituisce reddito.

Il contributo eventualmente incamerato dal Codominio serve ad abbattere la quota spesa dei singoli condomini

La presente scheda contiene le indicazioni di massima, valide, a seconda del tipo di legge, sul territorio nazionale o regionale.

 

 

Ultimo aggiornamento

Lunedi 29 Aprile 2024