REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Data di pubblicazione:
18 Agosto 2022
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Il  Regolamento definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge 447/1995, dell’art. 11 della Legge Regionale 15/2001 e secondo gli indirizzi della Delibera di Giunta Regionale n. 1197 del 21/09/2020, “Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici normativi, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15”, le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti del rumore ambientale per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino lavorazioni rumorose.

  1. Non sono soggette ad autorizzazione le attività temporanee che rispettano i limiti di rumore ambientale fissati dal D.P.C.M. 14/11/97 (limiti assoluti di immissione, limiti di emissione e limiti differenziali). Con riferimento ai limiti assoluti di immissione deve essere verificato il rispetto dei limiti fissati dalla classificazione acustica.
  2. Il presente regolamento non si applica alle fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, quali schiamazzi, utilizzo improprio di apparecchi di apparecchi radiofonici e strepiti di animali, cui provvede il comma 1 dell’art. 659 del Codice Penale.

Ultimo aggiornamento

Lunedi 29 Aprile 2024