Art. 1
Misure urgenti di contenimento
e gestione dell'emergenza sanitaria
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, citato in
premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus
COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni:
a) e' fatto obbligo dalle ore 18,00 alle ore 06,00 sull'intero
territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche
all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al
pubblico nonche' negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie,
lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia piu' agevole il
formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
b) sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attivita' del ballo
che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati
destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti
balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle
strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.
2. Le regioni possono introdurre ulteriori misure solo in termini
piu' restrittivi rispetto a quelle di cui ai punti a) e b).